Martedì, 04 Giugno 2019 13:52

Startup innovative: semplificazioni amministrative e agevolazioni per la continuità aziendale

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Il decreto legge cd. semplificazioni (D.l. n. 135/2018 convertito con L. n. 12/2019) rende più facile procedere all’aggiornamento delle informazioni anagrafiche delle startup innovative rivedendo gli obblighi informativi previsti dall'art. 25, commi 14 e 15, D.l n. 179/2012 ed un recente parere del Ministero dello Sviluppo Economico consente alle startup innovative in liquidazione di restare iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese. In dettaglio le novità introdotte sono le seguenti.

Con il decreto legge cd. semplificazioni è abolito il comma 14 dell'art. 25 D.l n. 179/2012. Questa norma prescriveva che la startup innovativa dovesse aggiornare con cadenza non superiore a sei mesi le informazioni fornite in sede di presentazione della domanda d’iscrizione alla sezione speciale del Registro.

Secondo le nuove regole, entro trenta giorni dall'approvazione del bilancio e comunque entro sei mesi dalla chiusura di ciascun esercizio, (salva l'ipotesi del maggior termine previsto dal comma 15 dell'art. 25 del DL 179/2012, ovvero, nel caso di società, che prevedano un termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio per la convocazione dell'assemblea di approvazione del bilancio, il termine è di 7 mesi), dopo aver aggiornato o confermato il profilo personalizzato della società sul portale (startup.registroimprese.it), il legale rappresentante della startup deve attestare il mantenimento del possesso dei requisiti e depositare la dichiarazione nel Registro delle Imprese.

Si dovrà pertanto inserire nell'apposita piattaforma informatica (startup.registroimprese.it) le informazioni aggiornandole almeno una volta l’anno e non più ogni sei mesi.

Invece, qualora sia deliberato lo scioglimento della startup innovativa, la stessa può restare iscritta nella sezione speciale del Registro delle imprese e proseguire ad usufruire delle agevolazioni di legge, a condizione che attesti una "previsione di continuità aziendale", come chiarito dal Ministero dello Sviluppo Economico mediante atto del 17 maggio 2019 (prot. n. 133793).

Avv. Marco De Paolis

STUDIO LEGALE DE PAOLIS
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