Con il parere n. 170828 dell'1 luglio 2019 il Ministero dello Sviluppo Economico ha stabilito che possono essere iscritte nella sezione speciale delle startup innovative due società identiche fornendo specifici chiarimenti.

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Al fine di permettere agli investitori di procedere con gli adempimenti fiscali per dichiarare gli investimenti in imprese innovative e garantire loro che, in caso di controlli (esercitabili fino a sette anni dopo l’investimento), non siano privati dell'agevolazione fiscale, le startup sono tenute rilasciare una documentazione dettagliata secondo le direttive dell'Amministrazione Tributaria. Di quali documenti si tratta?

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Il decreto legge cd. semplificazioni (D.l. n. 135/2018 convertito con L. n. 12/2019) rende più facile procedere all’aggiornamento delle informazioni anagrafiche delle startup innovative rivedendo gli obblighi informativi previsti dall'art. 25, commi 14 e 15, D.l n. 179/2012 ed un recente parere del Ministero dello Sviluppo Economico consente alle startup innovative in liquidazione di restare iscritte nella sezione speciale del Registro delle Imprese. In dettaglio le novità introdotte sono le seguenti.

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Con la circolare n. 102159 del 14 febbraio 2018 il Ministero dello Sviluppo Economico ha aggiornato le modalità di accesso al sistema di aiuti alla nascita ed allo sviluppo, su tutto il territorio nazionale, di startup innovative. La prima novità riguarda l'estensione dei beneficiari delle agevolazioni.

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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota 14 febbraio 2017, prot. 50195, pubblicata il 27 marzo, ha modificato il suo precedente parere (n. 361851 del 17 novembre 2016), con cui aveva previsto l'obbligo di indicazione nella nota integrativa delle spese in ricerca e sviluppo sostenute dalle startup e dalle PMI innovative.

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