Lunedì, 10 Aprile 2017 10:00

Società innovative: le convertible note non equivalgono agli strumenti finanziari partecipativi (SFP)

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La raccolta di fondi è una delle esigenze principali per una società innovativa. Nel realizzare questo intento è frequente che la startup pensi di adottare strumenti tipici del venture capital, come le convertibile note, senza aver prima verificato se siano validi nel nostro sistema giuridico. Accade, altresì, spesso che la convertibile note venga confusa con gli strumenti finanziari partecipativi, che si stanno affermando come soluzione efficace per il finanziamento di un'impresa.

Gli strumenti finanziari partecipativi (SFP) e le convertible note sono però profondamente diversi. I primi sono, in primo luogo, un investimento di rischio in quanto sono emessi senza obbligo di rimborso e, in secondo luogo, prevedono come facoltà, non come obbligo, la conversione degli stessi in azioni o quote solo al verificarsi di determinate condizioni. Le seconde sono, invece, un titolo obbligazionario che la startup emette a favore di terzi finanziatori riconoscendo loro il diritto alla restituzione del capitale finanziato o il diritto alla conversione del titolo in azioni.

Non essendo simile agli SFP la convertible note può trovare, come strumento corrispondente nel nostro ordinamento, le obbligazioni convertibili. Si tratta di strumenti finanziari che assegnano il diritto di convertire l’obbligazione in una o più azioni (dette azioni di compendio) della società emittente, in caso di conversione diretta, o di un’altra società, in caso di conversione indiretta.

L'art. 2483 cod. civ. prevede infatti che le società a responsabilità limitata possono emettere obbligazioni a condizione che tali titoli siano sottoscritti da “investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali” (banche, società di investimento mobiliare). 

La norma sopra citata rende l'utilizzo dello strumento dell'obbligazione convertibile di non facile attuazione in una società a responsabilità limitata, con cui sono costituite il maggior numero di startup e PMI italiane. Pertanto, in Italia, prima fase di sviluppo, è consigliabile l'utilizzo degli strumenti finanziari partecipativi.

Avv. Marco De Paolis

STUDIO LEGALE DE PAOLIS
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Leggi 3366 times Last modified on Mercoledì, 23 Ottobre 2019 15:19
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