Lunedì, 20 Febbraio 2017 15:07

Società innovative: gli effetti del cambio di requisito nell'iscrizione alla sezione speciale

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Le società innovative (startup e PMI) hanno, come oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Il titolo di società innovativa si acquisisce mediante l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese dichiarando il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Che effetto ha il mutamento dei requisiti sull'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese?

Come noto, le legge richiede i seguenti requisiti di innovazione:

  1. spese in ricerca e sviluppo maggiori o uguali al 15 per cento (startup)/ al 3 per cento (PMI) del maggiore valore tra costo e valore totale della produzione;
  2. almeno i 2/3 (startup) o 1/3 (PMI) dei dipendenti o collaboratori con laurea magistrale oppure 1/3 (startup) o 1/5 (PMI) di dottorati, dottorandi o laureati con almeno tre anni di attività di ricerca certificata;
  3. almeno un brevetto o privativa industriale.

In un momento successivo all’iscrizione nella sezione speciale può verificarsi che la società cambi il requisito rispetto a quello dichiarato in occasione della domanda presentata al Registro delle Imprese. Quali sono gli effetti di questo mutamento?

Con il Parere del 3 novembre 2015 n. 222631 il Ministero dello Sviluppo Economico ha dichiarato che

  1. per ragioni di economia amministrativa e soprattutto di tutela della società iscritta in sezione speciale, la mutazione può avvenire senza necessità di fuoriuscita e rientro nella sezione speciale, mediante l’adempimento di cui all’art. 25, comma 14, D.l. n. 179/2012 (ovvero attraverso un aggiornamento delle informazioni);
  2. avendo l'iscrizione in sezione speciale efficacia costitutiva, è necessario che essa sia sempre aggiornata.

Pur avendo fissato un termine massimo di sei mesi per l'aggiornamento periodico obbligatorio, dal parere citato si evince chiaramente che è obbligatorio effettuarlo in occasione di ogni mutazione rilevante rispetto a quanto dichiarato al momento dell’iscrizione in sezione speciale.

Infine, anche se manca una pronuncia del Ministero dello Sviluppo Economico, i medesimi obblighi sono a mio giudizio applicabili anche alle PMI innovative, che, pur con alcune differenze, devono presentare i medesimi requisiti (nello specifico, 2 su 3) previsti per le startup allo scopo dell'iscrizione nella sezione speciale del Registro delle Imprese.

Avv. Marco De Paolis

STUDIO LEGALE DE PAOLIS
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