Una società a responsabilità limitata, startup innovativa (art. 26, comma 7, D.l. n. 179/2012) o PMI innovativa (art. 4, comma 1, 9 D.l.n. 3/2015), può procedere all’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, con esclusione del diritto di voto nelle decisioni dei soci, a seguito dell’apporto di capitali, di opere o di servizi da parte di soci o di terzi.

Nelle campagne di equity crowdfunding il regolamento Consob prevede che, in caso di mancato perfezionamento della raccolta di capitale (ovvero non è stato raggiunto l'importo prefissato o una quota di esso, pari almeno pari al 5%, non è stata sottoscritta da investitori professionali), le somme versate dagli investitori devono essere loro restituite. Per tale ragione occorre strutturare l'aumento di capitale connesso alla raccolta mediante equity crowdfunding secondo alcuni specifici criteri. Quali sono?

Le società innovative (startup e PMI) hanno, come oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo, la produzione e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico. Il titolo di società innovativa si acquisisce mediante l'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese dichiarando il possesso dei requisiti richiesti dalla legge. Che effetto ha il mutamento dei requisiti sull'iscrizione nell'apposita sezione speciale del Registro delle Imprese?

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