Durata della società per un periodo di tempo superiore alla normale vita umana: il socio di una società a responsabilità limitata può recedere liberamente. Si è così pronunciato il Tribunale di Torino con la sentenza del 5 maggio 2017 n. 2363/2017. Questi i dettagli.

Le startup e le PMI innovative, costituite in forma di società a responsabilità limitata, sono autorizzate a creare categorie di quote di partecipazione fornite di diritti differenti nonché a determinare, nei limiti imposti dalla legge, il contenuto delle varie categorie di quote di partecipazione, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468 cod. civ., commi 2 (diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione posseduta) e 3 (attribuzione di diritti particolari nell'amministrazione della società e nella distribuzione degli utili).

Pubblicato in SOCIETÀ INNOVATIVE
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