Durata della società per un periodo di tempo superiore alla normale vita umana: il socio di una società a responsabilità limitata può recedere liberamente. Si è così pronunciato il Tribunale di Torino con la sentenza del 5 maggio 2017 n. 2363/2017. Questi i dettagli.

Tutte le PMI, in forma di società a responsabilità limitata, l'accesso all'equity crowdfunding come strumento di finanziamento. Prima di presentare una raccolta di capitali su uno dei portali autorizzati è necessario tuttavia provvedere ad adeguare lo statuto della società. Quali sono le modifiche necessarie?

La sezione specializzata in materia di impresa del Tribunale di Milano (sentenza n. 3545/2017) ha confermato la validità della clausola dello statuto, che permette ai soci di una società a responsabilità limitata di nominare una società di capitali in qualità di amministratore e ha individuato chi sia il soggetto responsabile in caso di atti pregiudizievoli. 

Il Decreto direttoriale del Ministero dello Sviluppo Economico del 4 maggio 2017 ha reso operative le modifiche on line agli statuti delle startup innovative costituite in forma di società a responsabilità limitata. Come funziona questo procedimento, introdotto dall’articolo 4, comma 10 bis, D.l. n. 3/2015 e dal Decreto del Ministero dello Sviluppo Economico del 28 ottobre 2016?

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Uno degli aspetti più insidiosi, che si presenta in caso di recesso del socio, riguarda il momento in cui si perfeziona la sua uscita dalla società. Sul punto è di recente intervenuta la sezione specializzata in materia d’impresa del Tribunale di Roma con un’ordinanza del 9 settembre 2016, confermata con analogo provvedimento il 25 gennaio 2017.

La raccolta di fondi è una delle esigenze principali per una società innovativa. Nel realizzare questo intento è frequente che la startup pensi di adottare strumenti tipici del venture capital, come le convertibile note, senza aver prima verificato se siano validi nel nostro sistema giuridico. Accade, altresì, spesso che la convertibile note venga confusa con gli strumenti finanziari partecipativi, che si stanno affermando come soluzione efficace per il finanziamento di un'impresa.

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Il Ministero dello Sviluppo Economico, con la nota 14 febbraio 2017, prot. 50195, pubblicata il 27 marzo, ha modificato il suo precedente parere (n. 361851 del 17 novembre 2016), con cui aveva previsto l'obbligo di indicazione nella nota integrativa delle spese in ricerca e sviluppo sostenute dalle startup e dalle PMI innovative.

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Le startup e le PMI innovative, costituite in forma di società a responsabilità limitata, sono autorizzate a creare categorie di quote di partecipazione fornite di diritti differenti nonché a determinare, nei limiti imposti dalla legge, il contenuto delle varie categorie di quote di partecipazione, anche in deroga a quanto previsto dall’articolo 2468 cod. civ., commi 2 (diritti sociali in misura proporzionale alla partecipazione posseduta) e 3 (attribuzione di diritti particolari nell'amministrazione della società e nella distribuzione degli utili).

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