Giovedì, 20 Giugno 2019 13:47

Marchio non distintivo: negata la registrazione (caso Adidas)

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Un marchio può essere registrato qualora abbia un carattere distintivo, ovvero un'unicità tale da renderlo diverso agli occhi del consumatore rispetto a quello di un qualsiasi altro prodotto. Così ha deciso il Tribunale dell'Unione Europea con la sentenza n. 76/2019 (caso Adidas AG/Euipo - Shoe Branding Europe BVBA). 

Secondo il Tribunale dell’Unione Europea, la descrizione del marchio, presentata nella sua domanda di registrazione da Adidas (tre strisce parallele equidistanti di uguale larghezza applicate sul prodotto in qualsiasi direzione), non presenta né un’originalità né un disegno in grado di diversificarsi dai segni grafici comuni. Per tale ragione, non si può procedere alla sua registrazione, con conseguente conferma della posizione dell'EUIPO (Ufficio dell'Unione Europea per la proprietà intellettuale), che aveva già dichiarato la nullità del marchio Adidas. Trova così tutela la domanda formulata dalla società Shoe Branding Europe BVBA, la quale aveva sostenuto che il marchio Adidas "era privo di qualsiasi carattere distintivo".

Contro la decisione del Tribunale, entro due mesi e dieci giorni a decorrere dalla data della sua notifica, da Adidas potrà essere proposta un'impugnazione dinanzi alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Questa azione potrà essere unicamente limitata alle questioni di diritto. A tal fine, dovrà essere accompagnata da una domanda di ammissione nella quale sia esposta la questione che l’impugnazione solleva per l’unità, la coerenza o lo sviluppo del diritto dell’Unione Europea. L’impugnazione sarà altresì soggetta a procedura di ammissione preventiva.

Avv. Marco De Paolis

STUDIO LEGALE DE PAOLIS
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Leggi 812 times Last modified on Martedì, 22 Ottobre 2019 10:26
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