Mercoledì, 08 Marzo 2017 10:47

Società innovative: gli strumenti finanziari partecipativi valida opzione per raccogliere capitali

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Una società a responsabilità limitata, startup innovativa (art. 26, comma 7, D.l. n. 179/2012) o PMI innovativa (art. 4, comma 1, 9 D.l.n. 3/2015), può procedere all’emissione di strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o anche di diritti amministrativi, con esclusione del diritto di voto nelle decisioni dei soci, a seguito dell’apporto di capitali, di opere o di servizi da parte di soci o di terzi.

Si estende, quindi, alle società a responsabilità limitata innovative quanto già previsto per le società per azioni dall'art. 2346, comma 6, cod. civ., e si è fornito ad esse uno dei più efficaci mezzi per raccogliere risorse finanziarie, in particolare nei primi round d'investimento.

Gli strumenti finanziari partecipativi si caratterizzano per l'estrema flessibilità essendo la loro configurazione determinabile sulla base delle particolari esigenze della società emittente e dei suoi investitori. Infatti, in questi strumenti possono essere concordati specifici diritti, come a) una partecipazione più ampia agli utili societari, b) il voto su singole materie di particolare interesse per l’investitore, escluso, come premesso, quelle nelle decisioni dei soci ai sensi degli articoli 2479 e 2479-bis cod. civ., c) la conversione in quote societarie degli SFP con modalità, costi e tempi predeterminati o d) la liquidazione preferenziale degli utili in caso di scioglimento della società.

Per emetterli è necessario che lo statuto della società contenga una specifica clausola in materia; diversamente si dovrà procedere ad una sua modifica che la autorizzi. Una volta deliberata l’emissione di SFP la società dovrà predisporre uno specifico regolamento contenente le regole predefinite per i suoi strumenti. Come premesso, gli SFP sono modellabili da ogni società; pertanto, non esistono regolamenti standardizzati.

Gli SFP rappresentano quindi un utile veicolo capace di attrarre investimenti in denaro da parte di soggetti, non necessariamente interessati al capitale sociale (cd. equity), ma che decidono di puntare ad una remunerazione derivante dal riconoscimento di una più favorevole partecipazione ai futuri utili e/o fatturato.

Le imprese innovative hanno così un'opportunità concreta di attrarre investimenti in quanto non scontano, se costituite in forma di società a responsabilità limitata, il divieto di emissione di titoli debito, se non a favore di investitori professionali (banche, SGR), che vale invece per quelle ordinarie (art. 2483 cod. civ.).

Avv. Marco De Paolis

STUDIO LEGALE DE PAOLIS
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